Sicurezza cantieri: la Cassazione “boccia” la tenuità del fatto
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Sicurezza cantieri: la Cassazione “boccia” la tenuità del fatto

Set 3, 2026

In materia di sicurezza sul lavoro, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere generalizzata né dedotta automaticamente dalla sola assenza di ulteriori violazioni riscontrate durante un’ispezione.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la recente pronuncia n. 23909 che interviene sul rapporto tra l’istituto della tenuità del fatto (art. 131-bis del codice penale) e il sistema estintivo previsto per le contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni dal D.Lgs. n. 758/1994, in relazione agli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso specifico la Cassazione penale ha annullato il proscioglimento del datore di lavoro proposto dal tribunale per tenuità del fatto, malgrado lo stop dell’attività dell’impresa intervenuto prima della sentenza definitiva. Le violazioni multiple e l’omesso pagamento delle sanzioni non sono state giudicate “formali” dai supremi giudici come proposto dal Tribunale.

Ricordiamo che per “particolare tenuità del fatto” si intende una causa di non punibilità prevista dal diritto penale italiano (disciplinata dall’articolo 131-bis del Codice Penale). In parole semplici, significa che il reato è stato effettivamente commesso e tutti gli elementi di legge sono presenti, ma lo Stato decide di non punire l’autore perché il fatto è stato poco grave (tenue) e del tutto occasionale.

L’istituto risponde a un principio di economia processuale e proporzione: evita di celebrare lunghi e costosi processi (o di applicare sanzioni detentive) per condotte che non hanno creato un reale e profondo allarme sociale.