Clima ed emergenza calore: l’INPS sblocca gli ammortizzatori sociali straordinari per edilizia e agricoltura
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Clima ed emergenza calore: l’INPS sblocca gli ammortizzatori sociali straordinari per edilizia e agricoltura

Lug 21, 2026

        Al via le misure straordinarie CIGO e CISOA per eventi climatici eccezionali

Il contrasto agli effetti delle temperature estreme nei luoghi di lavoro compie un passo decisivo con l’operatività delle nuove tutele destinate alle imprese e ai lavoratori italiani. In seguito all’emanazione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha pubblicato il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, fornendo le istruzioni gestionali e applicative volte a garantire una rete di protezione rafforzata nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 dicembre 2026. Il provvedimento si inserisce in una strategia nazionale orientata a mitigare l’impatto dei fenomeni climatici avversi, consentendo una gestione flessibile e tempestiva delle interruzioni o riduzioni delle attività produttive.

Per i settori maggiormente esposti alle elevate temperature, come l’edilizia, il comparto lapideo e l’escavazione, le indicazioni dell’INPS introducono importanti deroghe alla disciplina ordinaria dell’integrazione salariale. Le sospensioni o riduzioni dell’orario causate da eventi oggettivamente non evitabili, tra cui rientrano le ondate di calore, beneficiano di un regime di neutralità temporale e finanziaria. In particolare, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a questo titolo non vengono sommate nel calcolo del tetto massimo di cinquantadue settimane nel biennio mobile, evitando di prosciugare i contingenti ordinari a disposizione delle aziende. Contestualmente, viene rimosso il vincolo dell’anzianità di cantiere o aziendale pari ad almeno trenta giorni per i dipendenti interessati, estendendo la protezione anche ai neoassunti, e si azzera l’obbligo del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

Analoghe garanzie straordinarie sono state modellate per il comparto agricolo, dove le condizioni atmosferiche condizionano direttamente l’operatività quotidiana nei campi. La cassa integrazione speciale per gli operai agricoli viene estesa sia ai lavoratori a tempo indeterminato sia ai lavoratori a termine, prevedendo la possibilità di accedere al sostegno anche nei casi di contrazione parziale della prestazione, pari ad esempio alla metà dell’orario giornaliero. Il provvedimento supera il consueto requisito delle centottantuno giornate lavorative minime e stabilisce che i periodi fruiti a causa del caldo eccezionale non vadano a intaccare il limite massimo annuo delle novanta giornate. A ulteriore tutela delle maestranze agricole, le giornate di sospensione integrate sono equiparate ad attività lavorativa effettiva, preservando così i diritti al successivo riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola e prevedendo l’erogazione diretta della prestazione da parte dell’INPS.

Dal punto di vista procedurale e amministrativo, il messaggio dell’Istituto definisce causali operative dedicate per la presentazione telematica delle domande, alleggerendo i vincoli burocratici per consentire una risposta rapida alle criticità territoriali. Per la cassa ordinaria del settore industriale ed edile le richieste devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento meteo, mentre per la cassa speciale agricola il termine per l’invio è fissato entro quindici giorni dall’evento. L’architettura normativa così delineata dal decreto-legge e operativizzata dall’INPS si conferma come un presidio fondamentale di sicurezza sui luoghi di lavoro, capace di conciliare la tutela della salute dei lavoratori con la sostenibilità economica delle imprese durante i picchi dell’emergenza climatica.

                                                                                                                            / 𝚛𝚘𝚐𝚎𝚛𝚘 𝚏𝚒𝚘𝚛𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚘